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DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1

È costituita, con sede in Roma, viale dei Monfortani n. 50, l'Associazione Monfortana Aiuto e Solidarietà (A.M.A.S.) ONLUS "organizzazione non lucrativa di utilità sociale". L'Associazione O.N.L.U.S. (ex D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460), è una libera associazione apartitica e apolitica, di ispirazione cristiana, non lucrativa, regolata a norma del presente Statuto nonché per quanto qui non previsto dalle vigenti leggi del Codice Civile. La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dovranno essere sempre usati nella denominazione ed ogni segno distintivo e in qualsivoglia comunicazione al pubblico.

Articolo 2

L'Associazione ha la durata illimitata.

Articolo 3

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

  • lo svolgimento dell'attività di beneficenza e di solidarietà diretta ad arrecare benefici esclusivamente verso le collettività bisognose, sia nazionali che estere;
  • la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, circa i problemi connessi al disagio economico e culturale di comunità nazionali e in particolare di quelle dei paesi del Terzo Mondo.

L'Associazione privilegia nel suo operare i rapporti tra le comunità parrocchiali italiane e quelle di paesi del Terzo Mondo.

Inoltre l'Associazione per il raggiungimento degli scopi sopraindicati potrà promuovere le seguenti attività:

  • la sottoscrizione di adozioni a distanza di bambini orfani e di famiglie bisognose;
  • la raccolta di fondi attraverso la promozione e la realizzazione di mostre-mercato, di eventi culturali e sportivi, di lotterie;
  • la prestazione di assistenza sanitaria, avente in oggetto in particolar modo le patologie tipiche dei paesi del Terzo Mondo quali ad esempio, AIDS, lebbra, denutrizione, malaria;
  • lo svolgimento di attività nel campo dell'editoria, l'istituzione di borse di studio;
  • la costruzione di infrastrutture quali ospedali, dispensari, scuole, pozzi d'acqua, abitazioni;
  • la raccolta e la spedizione di materiali, attraverso spedizioni via containers o via aerea.

L'Associazione potrà perseguire unicamente le finalità di solidarietà sociale sopraindicate e pertanto non potrà svolgere attività diverse dalle medesime ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

AMMISSIONE DEI SOCI, CATEGORIE DEI SOCI, ESCLUSIONE, DIRITTO DI VOTO

Articolo 4

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alle realizzazioni di cui all'art. 3 del medesimo, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Articolo 5

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che prestano la loro opera in modo continuativo e gratuito all'interno dell'Associazione. Sono soci sostenitori tutti coloro che sostengono in modo continuativo le attività dell'Associazione. Sono soci onorari persone, enti o istituzioni che contribuiscono in modo determinante con la loro opera o il loro sostegno al raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Articolo 6

Possono conseguire la qualità di associato, tutte le persone che si impegnano a realizzare gli scopi stabiliti dallo Statuto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Coloro che intendono entrare a far parte dell'Associazione, dovranno, farne domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale verificata la sussistenza dei requisiti dell'aspirante associato, delibererà sull'ammissione. La delibera dovrà essere comunicata all'aspirante socio entro trenta giorni.

Articolo 7

La qualità di socio si perde:

  • per decesso o dimissioni;
  • per esclusione deliberata dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 24-c.c., qualora l'associato non ottemperi agli obblighi previsti dal presente art. 6, per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi associativi e comunque per motivi gravi;
  • per recesso, secondo il disposto dell'art. 24-c.c..

La deliberazione di esclusione dovrà essere deliberata dall'assemblea e comunicata all'associato con notifica; contro tale provvedimento l'associato potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dalla sua notifica.

Tutti gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

PATRIMONIO, BILANCI

Articolo 8

L'Associazione che non ha scopi di lucro, trae i mezzi finanziamento:

  • dalle quote associative annuali;
  • da eventuali contributi di enti pubblici e privati nazionali od esteri;
  • da elargizioni spontanee di privati;
  • dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
  • da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili o immobili.

Articolo 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci ordinari ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione per poter essere consultato da ogni associato.

ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO, COLLEGIO REVISORI

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da un numero di Consiglieri che va da un minimo di quattro a un massimo di dodici associati e che verrà determinato dall'Assemblea al momento della nomina;
  • il Collegio Revisori dei Conti.

Articolo 11

Viene costituita la figura del Presidente Onorario che viene ricoperta da una persona che, a parere dell'assemblea dei soci ordinari, si distingua per comunanza di valori e di intenti con quelli dell'Associazione, per dirittura morale ed esempio di vita cristiana, nonché per rappresentatività nell'ambito della collettività.

Articolo 12

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti i soci ordinari dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante comunicazione verbale o scritta trasmessa via fax, spedita almeno otto giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno ed il luogo e l'ora della medesima, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. Qualora in quest'ultimo caso, gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale, nella cui circoscrizione si trova la sede dell'Associazione. Nell'Assemblea, hanno diritto al voto tutti i soci ordinari che risultino iscritti nel libro degli associati e che non siano in mora nei versamenti dei contributi sottoscritti. Ciascun associato, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare del contributo sottoscritto. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, tra i soci presenti, la quale nominerà un Segretario per la redazione del verbale della riunione. L'Assemblea ordinaria, ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • nomina il Presidente e il Presidente Onorario, per il primo quinquennio la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente viene effettuata nell'atto costitutivo;
  • approva il programma proposto dal Presidente;
  • suggerisce proposte, progetti, idee gestionali, conformemente agli scopi associativi;
  • approva il bilancio;
  • delibera su quanto proposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera in prima convocazione con il voto favorevole del 51% dei soci. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede, del relativo verbale. Per eventuali relative trasformazioni e modifiche al presente Statuto è legittimata al voto l'assemblea dei soci.

Articolo 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da soci eletti a maggioranza dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero minimo di quattro membri ad un massimo di dodici. Il Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata di cinque anni rinnovabili.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale e, per meglio disciplinare il funzionamento interno all'Associazione, potrà elaborare appositi regolamenti, tesi ad agevolare l'utilizzazione di beni facilmente deperibili, eventualmente donati all'Associazione, per offrirli in beneficenza, così come la legge prevede. Il Consiglio Direttivo, può essere convocato senza alcuna formalità e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio a maggioranza, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi senza alcuna limitazione. Ha facoltà, inoltre, di promuovere azioni giudiziali ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche costituirsi parte civile in nome e nell'interesse dell'Associazione medesima e degli scopi da essa perseguiti indicati nello Statuto. Potranno essere nominati dal Presidente, procuratori o patrocinanti, per determinati atti o categorie di atti, attribuendo l'uso della firma e del timbro sociale e determinandone i poteri. Inoltre, il Presidente, consultando il Consiglio, ha la facoltà di assumere dipendenti ed impiegati ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari a qualificare o specializzare l'attività dell'ente, nel rispetto della legge dell'11.8.1991 n.266.

Articolo 15

Il Collegio Revisori dei Conti può essere composto anche da persone che non siano socie e saranno elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo; verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Collegio dei Sindaci dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Ad esso sono devolute le controversie tra gli associati e l'Associazione in relazione alla regolarità dei versamenti previsti e nei casi di delibera di esclusione dell'Associato dall'Associazione. Giudicheranno "ex bono et aequo" e la loro decisione è inappellabile.

Articolo 16

Il fondo dell'Associazione che è costituito da quanto indicato nell'art. 4 del presente Statuto, nonché dai beni acquistati con tali contributi, non può essere ripartito tra gli associati, né questi ultimi, possono richiedere la restituzione delle somme versate o dei beni donati all'Associazione, salvo il caso specifico che un bene sia stato offerto in usufrutto all'Associazione, per un tempo determinato. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, salvo quanto stabilito dall'art. 10 lett. D del D. Lgs. N. 460/1997. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Articolo 17

In caso di estinzione dell'Associazione (art.27-c.c.), l'Assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio (art.31-c.c.) che prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate

Articolo 18

Assistente spirituale dell'Associazione Monfortana Aiuto e Solidarietà (AMAS) - ONLUS, viene nominato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 19

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, l'Associazione si conforma sia alla clausole indicate nel supplemento ordinario della G.U. n. 1 del 2.1.1998, in riferimento alle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative sia alle norme vigenti del Codice Civile.

Articolo 20

Per ogni controversia è competente il foro di Roma.

A integrazione, completamento e descrizione degli articoli del codice civile citati nello Statuto dell'Associazione Monfortana Aiuto e solidarietà ONLUS.

Articolo 1

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dovranno essere sempre usati nella denominazione ed ogni segno distintivo e in qualsivoglia comunicazione al pubblico.

Articolo 3

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- lo svolgimento dell'attività di beneficenza e di solidarietà diretta ad arrecare benefici esclusivamente verso le collettività bisognose, sia nazionali che estere;

Articolo 6

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 16

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, salvo quanto stabilito dall'art. 10 lett. D del D. Lgs. N. 460/1997. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Articolo 17

In caso di estinzione dell'Associazione (art.27-c.c.), l'Assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio (art.31-c.c.) che prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.